Art. 15

L’ Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o,  in caso di sua assenza o ipedimento, dall’associato intervenuto con maggiore anzianita' di iscrizione al soladizio o, in caso di parita'   tra piu' intervenuti, dal piu' anziano d’eta' tra costoro.

In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta' degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita' gli amministratori non hanno voto.

Nel calcolo delle maggioranze non si tiene conto dell’associato in conflitto d’interesse.

L’astensione e' parificata al voto contrario.

Per modificare lo statuto occorrono sempre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberate lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari dovranno constare da verbale redatto del Segretario 

Del Consiglio Direttivo, controfirmato da chi presiede l’Assemblea e trascritto nel Libro dell’Associazione.

Le assemblee sono pubbliche.