Art. 16

 L’assemblea Generale elegge nel proprio ambito un Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina un Presidente e, in occasione di ogni riunione, un Segretario, tenuto alla redazione del verbale ed alla sua sottoscrizione unitamente al Presidente. Il verbale va trascritto nel Libro dell’Associazione.

Al  Collegio dei Probiviri compete:

-la funzione arbitrale per tutte le controversie che possono insorgere nello svolgimento dell’attivita' dell’associazione e, in particolare, nell’interpretazione delle clausole contenute in questo statuto o in eventuali future modifiche. A tal fine il Collegio, assunta la veste di arbitro, si pronuncia con lodo non impugnabile  e non soggetto a formalismi particolari;

-il giudizio sui ricorsi contro le esclusioni deliberate dal consiglio Direttivo a norma dell’art. 6.

Il Collegio delibera in ogni caso a maggioranza semplice dei suoi componenti, tranne che nell’ultima ipotesi menzionata, in cui la delibera deve essere assunta all’unanimita'.