Art. 17

Unici libri obbligatori dell’Associazione sono:

a)     Il “Libro dell’associazione”, dove vanno trascritti, in ordine cronologico, tutti i verbali delle riunioni dei vari organi dell’associazione e dove va fatta menzione, a cura del Segretario, delle variazioni avvenute nelle persone degli associati;

b)     Il “Libro dei Conti”  da tenere , in quanto possibile, secondo le norme dell’art. 2219 c.c. e seguendo i principi di una ordinata contabilita', in modo che in ogni momento possa con sicurezza accertarsi la situazione economico-finanziaria dell’associazione.

I libri vanno numerati e bollati prima dell’uso.

Competente della tenuta del Libro dell’Associazione  e' il Segretario, per la tenuta del Libro dei Conti e' invece competente il Tesoriere.

Le risultanze dei libri associativi, se tenuti secondo le disposizioni precedenti, fanno piena prova nei rapporti tra associati ed associazione o tra i singoli associati, restando a carico dell’interessato l’onere di fornire la prova contraria alle risultanze dei libri.