ART. 18

 L’associazione si estingue per le seguenti cause:

-delibera di scioglimento assunta dall’Assemblea Generale;

-venir meno della pluralita' degli associati, quando alla ricostituzione della pluralita' non si proceda entro sei mesi;

-per le altre cause contemplate dall’ordinamento.

Se causa di estinzione  e' la delibera di scioglimento adottata dall’assemblea Generale, la delibera stessa dovra' provvedere alla nomina di uno o piu' liquidatori e alla devoluzione del patrimonio sociale. In ogni caso di scioglimento dell’associazione, i beni acquisiti o costituiti con il concorso finanziario prevalente della Regione o di enti pubblici saranno conferiti all’ente turistico eventualmente subentrante o, in mancanza, al Comune di Accettura.