Art.19

L’Associazione operera' quale associazione non riconosciuta: resta facolta' del Consiglio Direttivo promuovere il riconoscimento dell’associazione ed il conseguente acquisto della personalita' giuridica.

Tutti gli organi statutari dovranno essere sempre disponibili a sottoporre l’attivita' dell’associazione al controllo, anche delegato, della competente autorita' regionale