Art. 6

 La qualita' di associato si perde per:

a)    morte;

b)      recesso, che potra' essere esercitato dall’associato non primadi un anno dalla sua ammissione e dovra' essere comunicato al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sempre che non si siano prodotte cause d’esclusione dell’associato medesimo e sempre che questi sia in regola con i contributi associativi;

c)     per esclusione, deliberata,- qualora ricorrano gravi e giustificati motivi- dal Consiglio Direttivo. L’esclusione dell’associato avra' efficacia soltanto dal giorno della comunicazione all’interessato della relativa delibera motivata. Da tale momento decorrera' un termine di venti giorni entro il quale e' concesso al medesimo interessato di ricorrere al Consiglio dei Probiviri contro   la delibera di esclusione. La decisione del Collegio dei Probiviri e' in ogni caso definitiva ed insindacabile.